martedì , 19 Marzo 2024
Home / STATUTO FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VENETO APS

STATUTO FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VENETO APS

STATUTO Forum delle Associazioni Familiari del Veneto APS

  1. Costituzione e denominazione
  1. Il “FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VENETO APS” costituito in data 18 febbraio 1999, con la denominazione Comitato Regionale Veneto Forum Associazioni Familiari, solo successivamente mutata nell’attuale denominazione, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VENETO APS” indicato brevemente come “Forum regionale APS”. Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.  L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
  2. Possono aderire al forum le “associazioni familiari” (associazioni, movimenti e organizzazioni senza scopo di lucro) a condizione che siano enti del terzo settore o senza scopo di lucro e a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti al forum.
  3. Per “associazioni familiari” si intendono le associazioni di promozione sociale, i movimenti e le altre organizzazioni senza scopo di lucro:
  1. a) i cui Soci vi appartengono in ragione dei loro ruoli familiari (genitori, utenti di servizi forniti alle famiglie);
  2. b) che hanno nel loro statuto, o tra le finalità qualificanti, la tutela e/o la promozione dei diritti della famiglia, anche mediante la prestazione di servizi ad essa diretti.
  3. La sua sede legale è a Mestre (Ve) in via Ulloa 3/a e può essere successivamente trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
  4. L’associazione opera del territorio regionale e nazionale.

 

  1. Adesione al Forum nazionale
  2. Il Forum regionale APS del Veneto aderisce al Forum delle Associazioni Familiari Nazionale, ne accetta integralmente lo Statuto e aderisce altresì al Patto associativo nazionale, (di seguito indicato in breve come Patto Associativo) sottoscrivendoli entrambi.
  3. L’adesione al Forum nazionale comporta per il Forum del Veneto atteggiamenti ed azioni coerenti con le finalità statutarie e con le decisioni assunte dagli Organi associativi del Forum nazionale. Per il Forum regionale APS del Veneto comporta altresì, tenuto conto delle peculiarità del proprio territorio, delle proprie specifiche esigenze, nonché nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la partecipazione alle attività proposte dal Forum Nazionale.

 

  1. Finalità
  2. Il Forum regionale APS opera nel rispetto dell’identità e dell’autonomia dei Soci, valorizzandone la specificità, per il perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione, perseguendo la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Cost. Artt. 29,30,31).
  3. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare opera per promuovere azioni amministrative, economiche e politiche a favore della famiglia e della natalità. Per promuovere e salvaguardare i valori e i diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, articoli 29, 30, 31). Per riconsegnare alla famiglia il diritto di cittadinanza perchè occupi nella vita politica del Paese il posto che le spetta quale soggetto sociale da promuovere e non soggetto debole da assistere.
  4. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono state individuate tra quelle presenti alle seguenti lettere nell’art. 5 comma 1 del 117/2017:
  5. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  6. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  7. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  8. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  9. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  10. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  11. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  12. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

  1. Azioni

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  1. a) il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative (c.1 lett. w);
  2. b) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) e dal Patto associativo (c.1 lett. a);
  3. c) il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto dei propri associati e delle loro attività, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (c.1 lett. m);
  4. d) la responsabilità sociale e comunitaria a favore dell’accoglienza della vita nascente di ogni essere umano e del rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale (c.1 lett. a);
  5. e) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori cui va garantito di essere educati nell’ambito della famiglia, nonché di avere una speciale protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità (c.1 lett. d);
  6. f) la responsabilità genitoriale in forza della quale i genitori sono riconosciuti come originari e principali educatori dei propri figli, con possibilità di scegliere per loro liberamente l’ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (c.1 lett. d);
  7. g) l’eliminazione degli ostacoli al pieno esercizio dei ruoli professionali e lavorativi di ciascuna persona in modo da assicurare attraverso una retribuzione dignitosa (Cost. art. 36) il benessere e la stabilità della famiglia (c.1 lett. w);
  8. h) la responsabilità sociale e comunitaria a favore degli anziani cui va garantito un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità (c.1 lett. a);
  9. i) l’eliminazione degli ostacoli al pieno ottenimento di un’abitazione adeguata (c.1 lett. q);
  10. l) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della famiglia, con persone portatrici di disabilità e di particolari disagi, bisognose di risposte e aiuti adeguati alle proprie specifiche esigenze (c. 1 lett. a);
  11. m) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei migranti con riunione familiare attraverso l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale (c.1 lett. r);
  12. n) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei detenuti bisognosi di un idoneo sostegno per mantenere contatti con i propri congiunti (c.1 lett. a);
  13. o) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di un adeguato riposo familiare anche attraverso attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (c.1 lett. k);
  14. p) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell’ambiente e a protezione e tutela dell’ecologia umana e dell’ecosistema, come pure dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (c.1 lett. e);
  15. q) la promozione di politiche sociali di sostegno alla famiglia in formazione e a quelle già costituite che vivono situazioni di disagio (c.1 lett. a);
  16. r) la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, degli utenti, di cittadinanza, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e delle banche del tempo (c.1 lett. w);
  17. s) l’organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche (c.1 lett.t).

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017

5. Associazioni e Organismi aderenti

1.       Possono aderire al Forum regionale APS del Veneto come Soci:

– le Associazioni e gli Organismi, come definite all’art. 1 c. 2 del presente Statuto, che svolgono la loro attività nell’ambito dell’intera regione d’appartenenza o in almeno due province della stessa;

– i Forum delle Associazioni familiari provinciali, sovracomunali e comunali, costituiti all’interno del territorio del Veneto, che condividono il Patto associativo, le finalità e gli obiettivi del Forum delle Associazioni familiari nazionale. Può aderire al Forum regionale APS un solo Forum di rango provinciale per ogni provincia, o città metropolitana, del Veneto con la denominazione di “Forum delle Associazioni familiari della Provincia”, o “della Città Metropolitana”, seguito dal nome del comune capoluogo della provincia o della città metropolitana stessa. I forum comunali o sovracomunali possono aderire al Forum regionale APS solo se non sia già costituito, nella provincia o città metropolitana nel cui territorio operano, un forum di rango provinciale, e laddove venga costituito il Forum di rango provinciale successivamente alla loro adesione al Forum regionale APS, l’adesione stessa decade automaticamente e i forum comunali e sovracomunali aderiranno di diritto al forum costituendo della provincia o della città metropolitana.

– altri enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2.       Possono aderire al Forum regionale APS come Osservatori, partecipando alle Assemblee senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo le Associazioni e gli Organismi che, pur rispondendo alle caratteristiche indicate all’art. 1 c.2 condividendone le finalità, non vogliono aderire come soci, ma desiderano mantenere un rapporto stabile e continuativo e collaborare alle iniziative di comune interesse.

3.       Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4.       Si aderisce al Forum regionale APS sottoscrivendo il Patto associativo e lo Statuto nazionale e regionale.

5.       Le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che intendono aderire al Forum regionale APS del Veneto devono presentare domanda al Presidente del Forum regionale APS, allegando conforme delibera del proprio organo competente.

6.       L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte dell’Assemblea. L’ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli aderenti.

7.       In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.       L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

9.       Agli organismi aderenti è richiesta una quota annuale a titolo di sostegno delle attività dell’Associazione.

10.   Il Forum promuove il rispetto dei principi di democraticità, delle pari opportunità ed uguaglianza di tutti i soci e dell’elettività alle cariche sociali.

 

6. Perdita della qualità di Socio

1.       La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie presentate al Presidente;

b) per morosità: chi non provvede per due annualità consecutive al pagamento della quota annuale viene escluso di diritto. L’esclusione va dichiarata, con funzione meramente ricognitiva, dall’Assemblea;

c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea nazionale, ai sensi dell’art. 18 dello statuto nazionale.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Forum veneto.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione con delibera motivata. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’assunzione. Il socio escluso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione può richiedere il riesame all’Assemblea la quale si pronuncerà definitivamente entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

 

7. Obblighi dei Soci

1.       Il Forum regionale APS ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione territoriale con finalità coerenti a quelle del livello nazionale; opera attraverso decisioni democraticamente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento delle complessive e generali finalità associative.

2.     L’adesione al Forum regionale APS del Veneto comporta accettazione anche dello Statuto nazionale.

3.       Non esiste fusione di beni tra i vari livelli organizzativi del Forum. Il Forum regionale APS rimane sempre l’unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all’esercizio delle sue attività.

4.       Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l’immagine del Forum regionale APS.

5.       Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri e i rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

6.       L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale che non potrà essere rimborsata.

7.       I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.

8.       L’eventuale mancata accettazione della domanda di adesione, anche dal livello nazionale, per motivazioni diverse dal mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello Statuto nazionale o la delibera di decadenza ai sensi dell’art. 5.5 del medesimo Statuto comportano l’esclusione del socio anche dai livelli territoriali.

9.       I soci aderenti al Forum regionale APS promuovono la presenza nei Forum territoriali – ove costituiti – delle loro articolazioni territoriali se presenti nei rispettivi territori.

 

 

 

 

8. Anno sociale e rendiconto

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3.       Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede del Forum regionale APS negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4.       Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

9. Organi associativi

1.       Sono organi del Forum regionale APS:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;

e)  l’Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice         del Terzo settore;

f) l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice     del Terzo settore.

2.       Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale, sono rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

3.       Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea. E’ previsto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni d’ufficio.

4.       Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

 

10. L’Assemblea

1.       L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascun socio o da un suo delegato stabilmente incaricato.

2.       Ogni socio ha diritto ad un voto. Tale diritto può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento delle quote annuali. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

3.       Possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Consulta regionale per la pastorale familiare e persone invitate dal Presidente del Forum regionale APS a titolo di esperti ed i presidenti o rappresentanti di associazioni familiari operanti nel territorio regionale ma nel quale non sia ancora costituito un Forum territoriale delle associazioni familiari.

4.       L’Assemblea è presieduta da persona eletta di volta in volta su proposta del Presidente del Forum regionale APS tra i rappresentanti dei soci.

5.       Spetta al Presidente dell’Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione al voto. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

6.       L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Forum regionale APS mediante avviso scritto ovvero a mezzo fax o posta elettronica spedito alla sede legale di ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero 7 (sette) giorni prima in caso di motivata urgenza e contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare.

7.       Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dalla legislazione vigente, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo dei soci presenti, tramite richiesta scritta e motivata al Presidente del Forum regionale APS, istanza di convocazione indicando gli argomenti da trattare. La relativa riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

8.       L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.       L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

11. Assemblea ordinaria

1.       L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all’anno.

2.       Possono partecipare alle assemblee i rappresentanti legali (presidenti) delle associazioni aderenti al Forum o un loro delegato. Ogni aderente ha diritto un voto e può essere portatore di una sola delega.

3.       Per la validità dell’Assemblea ordinaria deve essere presente almeno la metà più uno degli associati, direttamente o per delega ad altro socio, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero qualsiasi dei soci presenti direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio non può avere più di una delega.

4.       Le deliberazioni sono validamente assunte ove approvate dalla maggioranza degli aventi diritto e sono verbalizzate dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea.

5.        L’Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge:

a) elegge il Presidente del Forum regionale APS;

b) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione;

c) elegge il Tesoriere;

d) elegge l’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

e) elegge l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

f) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove si verifichino le condizioni di legge;

g) approva il preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Forum regionale APS;

h) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo o modifica, su proposta degli organi statutari o su proposta scritta di almeno un terzo dei soci, i regolamenti vigenti;

i) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e di esclusione dei soci;

l) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, la quota sociale annuale;

m) stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche del Forum regionale APS;

n) compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità associative di interesse generale e al conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto e su quanto demandatole dalla legge, dallo statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

6.       Il verbale dell’Assemblea ordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell’Assemblea, sarà riportato nell’apposito libro verbali e deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea.

7.        Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

 

12. Assemblea straordinaria

8.        L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento del Forum, sull’eventuale devoluzione del Patrimonio secondo l’art. 25 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

9.       L’Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati presenti, direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio non può avere più di una delega.

10.   L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

11.   Il verbale dell’Assemblea straordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere approvato nella riunione successiva dell’Assemblea, sarà riportato nell’apposito libro verbali e deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea.

12.   Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

 

 

13. Consiglio direttivo

1.       Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da 5 a 9 componenti di cui fanno parte il:

a) Presidente del Forum regionale APS;

b) Tesoriere;

Il numero dei membri verrà di volta in volta stabilito dall’assemblea su proposta del Consiglio                 Direttivo.

2.       Possono candidarsi alle cariche sociali i rappresentanti legali (presidenti) delle associazioni aderenti o un loro delegato.

3.       Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i propri membri il Vice Presidente del Forum regionale APS.

4.       Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea e in particolare ha il compito di:

a) attuare e realizzare le linee programmatiche e le delibere dell’Assemblea dei soci;

b) dirigere e coordinare l’attività del Forum regionale APS;

c) predisporre il bilancio sociale qualora si verifichino le condizioni di legge, il bilancio consuntivo d’esercizio e preventivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;

d) inoltrare all’Assemblea, con il proprio parere, le domande di adesione al Forum regionale APS e le proposte di espulsione dei soci;

e) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

f) tenere i rapporti con i soci;

g) attuare le deleghe operative assegnate dal Presidente;

h) curare la tenuta dei libri sociali del Forum;

i) deliberare lo svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) deliberare la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro;

m) redigere i regolamenti interni per il funzionamento del Forum da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

n) proporre all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale;

o) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

p) proporre emendamenti agli statuti e ai regolamenti dei Forum territoriali;

q) esaminare lo stato dei problemi gestionali dei Forum territoriali anche mediante convocazione dei rispettivi organi statutari e proporre iniziative e strumenti idonei ad affrontarli e risolverli;

r) si occupa delle controversie ai sensi dell’art. 19 del presente statuto.

s) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Forum regionale APS.

5.       Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso ufficio. I mandati di Presidente e di Tesoriere non si considerano consecutivi rispetto a quelli di consigliere del Direttivo.

6.       Il Consiglio Direttivo designa al suo interno un membro con funzioni di Segretario che cura la redazione dei verbali delle sedute degli organi associativi e i compiti che gli saranno assegnati, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

7.        Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante della Consulta regionale per la pastorale familiare e persone invitate dal Presidente del Forum a titolo di esperti.

8.       I regolamenti predisposti del Consiglio direttivo dopo l’approvazione dell’assemblea ordinaria sono vincolanti per tutti gli enti aderenti.

9.       Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Forum regionale APS o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno.

10.   Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi convocati;

11.    Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Forum regionale APS o, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

12.   Il Consigliere, dopo tre assenze consecutive non giustificate, viene dichiarato dall’Assemblea decaduto e gli subentra il primo dei non eletti. Il consigliere dichiarato decaduto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza può richiedere il riesame all’Assemblea la quale si pronuncerà definitivamente entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

13.   Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio direttivo, viene nominato il primo dei non eletti; in mancanza il Presidente convocherà l’assemblea per l’elezione del componente da sostituire.

14.   Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Forum.

15.   Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di estrarne copia.

 

 

14. Presidente del Forum

1.       Il Presidente del Forum regionale APS:

a) è eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti dei soci, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi;

b) ha compiti promozionali ed esecutivi, secondo le finalità e gli obiettivi del Forum regionale APS ed opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi sociali;

c) ha la rappresentanza legale del Forum regionale APS in ogni ambito e sede;

d) cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Forum regionale APS ed in particolare stipula convenzioni, contratti e può rilasciare procure e fideiussioni;

f) assume gli atti urgenti quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso per la ratifica alla prima seduta utile;

g) presiede il Consiglio direttivo, convoca lo stesso e l’Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

h) riferisce all’Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum;

i) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio direttivo.

2.       La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente e/o legale rappresentante di qualsiasi socio od osservatore.

3.       Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri al Vicepresidente.

 

15. Vicepresidente

1.       Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge al suo interno un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Forum regionale APS in caso di sua assenza o impedimento.

16. Tesoriere

1.       Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci.

2.       Il Tesoriere:

a) studia e propone le strategie e le iniziative in merito all’amministrazione e al reperimento delle risorse economiche del Forum;

b) predispone il bilancio consuntivo d’esercizio, il preventivo e, ove ne ricorressero le condizioni, il bilancio sociale che propone all’Assemblea dei soci per l’approvazione;

c) cura la tenuta dei libri contabili e segue tutti gli aspetti di natura economica e finanziaria del Forum regionale APS.

3.       Il Tesoriere nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della consulenza e del supporto di esperti esterni.

 

17. Organo di controllo

1.       L’Organo di controllo, qualora nominato, è costituito da 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea, non espressione degli associati.

2.       L’Organo di controllo elegge al proprio interno un presidente.

3.       Delle proprie riunioni redige verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato nella sede del Forum.

4.       Qualora, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e in mancanza tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

  1. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno del Forum.
  2. L’organo di controllo:

a) vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita il controllo legale contabile;

d) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipa, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7.       Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

8.       L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

18. Organo di revisione

1.       L’Organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) membro, scelto dall’Assemblea, non espressione degli associati. Il membro dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2.       L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

3.       Redige il verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato nella sede del Forum.

4.       Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.

5.       Il membro dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all’interno del Forum.

6.       L’organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di verifica e controllo contabile.

 

19. Risoluzione delle controversie

1.       I rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

2.       Eventuali controversie insorte tra gli Organi associativi, fra i soci o fra questi e gli organi associativi, tra il Forum regionale APS e i Forum territoriali sono demandate al Consiglio direttivo, il quale, avutane conoscenza, può anche intervenire autonomamente o su richiesta delle parti interessate.

3.       Qualora il Consiglio direttivo regionale non riesca a comporre la controversia, su iniziativa del Consiglio direttivo stesso o su ricorso delle parti o su iniziativa del Consiglio direttivo nazionale venutone a conoscenza, è investito il Collegio di garanzia nazionale. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio di garanzia può accedere alle informazioni e ai documenti ritenuti pertinenti ed interloquire con gli organi istituzionali del Forum regionale APS ed i soggetti interessati.

4.       Il Collegio di garanzia esperite le necessarie ricognizioni, formula le proprie valutazioni e le invia unitamente al proprio parere alle parti interessate e al Consiglio direttivo nazionale, il quale avvierà la procedura di cui all’art. 18 dello statuto del Forum nazionale e, per ragioni d’urgenza, potrà assumere provvedimenti cautelari quali la diffida e la sospensione temporanea.

5.       Sono rimesse direttamente al Collegio di garanzia ed alla procedura di cui all’art. 18 dello Statuto nazionale eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Forum regionale APS e il Forum nazionale.

 

 

20. Durata degli incarichi e incompatibilità

1.       Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata quadriennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

2.       Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 13,14,15,16,17,18 sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovrannazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, nonché con il ruolo di dirigenti nazionali o regionali delle organizzazioni sindacali. Tale ultima incompatibilità non si applica ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali socie del Forum.

3.        Le candidature alle predette cariche del Presidente e del Vice presidente comportano le dimissioni dal rispettivo incarico; per tutti gli altri dirigenti comportano la sospensione dalle rispettive cariche dalle quali decadranno automaticamente alla loro elezione o nomina.

 

21. Finanziamento

1.       Il patrimonio del Forum regionale APS è costituito dai beni mobili e immobili, dai titoli e valori di sua proprietà.

2.       Esso trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

a) quote e contributi dei soci;

b) lasciati, donazioni, legati, contributi di natura non corrispettiva;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;

f) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

g) proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;

h) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

22. Libri sociali e registri

1.       Il Forum regionale APS deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo

2.       Il Forum regionale APS deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione se nominati.

3.       Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

 

23. Divieto di riparto

1.       E’ stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell’Associazione.

  1. Avanzi di gestione
  2. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e non potranno in alcun caso essere distribuiti fra gli organismi aderenti.

 

  1. Scioglimento
  2. L’eventuale scioglimento del Forum regionale APS è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione. Con la medesima delibera l’Assemblea straordinaria dei soci provvederà alla nomina del liquidatore determinandone poteri e compensi.
  3. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, in favore di enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

 

  1. Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei Soci, devono essere approvate dall’Assemblea straordinaria dei soci come disciplinato dall’art. 12 del presente statuto.

 

  1. Convenzioni

 

Le convenzioni tra il Forum regionale APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

 

  1. Personale retribuito

 

Il Forum regionale APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra il Forum ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

 

 

  1. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari e dell’associazione

 

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente

le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

  1. Assicurazione dell’associazione

 

Il Forum regionale APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

  1. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali con particolare riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice civile e al regolamento qualora presente.

 

  1. Norme transitorie
  2. I Forum territoriali devono adeguare il loro Statuto ai sensi degli artt.2,3,5,6,7,19,20 del presente Statuto.
  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

Treviso, 19 novembre 2022

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                          IL SEGRETARIO

Adriano Bordignon                                                                                                    Fabiana Pesce