STATUTO DEL FORUM VENETO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Titolo I
Della natura e delle finalità
Art. I
COSTITUZIONE
E’ costituito il Forum Veneto delle Associazioni Familiari.
Il Forum Veneto delle Associazioni Familiari , d’ora in poi chiamato Forum Veneto, ha sede in Padova – Via Vescovado, 29 – 35141 PADOVA.
Per motivate esigenze l’Assemblea Regionale, con decisione approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 degli aderenti, può stabilire una sede operativa anche in luogo diverso dalla sede legale.
Art. 2
NATURA GIURIDICA
- Il Forum Veneto, che si configura come Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge 383/2000 e delle vigenti leggi statali e regionali, è un’associazione non riconosciuta, disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice Civile.
- Appositi regolamenti, nel rispetto del presente Statuto ed approvati dall’Assemblea ordinaria, potranno disporre altre regole interne di carattere organizzativo e dovranno comunque essere rispettate da tutti i soci.
- Il Forum Veneto è apartitico e non ha fini di lucro.
Art. 3
FINALITA’
- Il Forum Veneto delle Associazioni familiari, che accoglie in toto il patto associativo approvato dal Forum Nazionale, ha seguenti finalità:
- la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia come “società” naturale fondata sul matrimonio “ (Costituzione della Repubblica Italiana, 22 dicembre 1947, articoli 29,30,31);
- la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie –intese come soggetto attivo- alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le loro forme associative;
- la promozione di adeguate politiche familiari che sostengano le funzioni della famiglia e tutelino i diritti dei suoi singoli membri e della famiglia nel suo insieme, in particolare, come si evince dalla “Carta dei diritti della Famiglia”, promulgata dalla S. Sede nel 1983:
- il diritto fondamentale di ogni essere umano alla vita e al rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale;
- il diritto di tutti i minori ad essere educati nell’ambito della famiglia e ad avere una speciale protezione e assistenza e un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità;
- il diritto dei genitori ad essere riconosciuti come primi e principali educatori dei propri figli e a scegliere per loro liberamente l’ambiente educativo;
- il diritto degli anziani ad un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità;
- il diritto ad un lavoro convenientemente remunerato e con un’organizzazione tale che non ostacoli il benessere e la stabilità della famiglia;
- il diritto ad un’abitazione adeguata;
- il diritto delle famiglie con persone portatrici di handicap e di particolari disagi a risposte e aiuti adeguati alle loro particolari esigenze;
- il diritto delle famiglie dei migranti ad una rapida riunione;
- il diritto delle famiglie dei detenuti ad un idoneo sostegno e a mantenere contatti con il proprio congiunto;
- la promozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in formazione e alle situazioni di qualsiasi disagio delle famiglie già costituite.
Art. 4
ATTIVITA’
- Per conseguire le finalità statutarie, il Forum Veneto, come soggetto nell’ambito regionale:
- assume iniziative:
1.a. d’intervento culturale, quali pubblicazioni e convegni,
2.a. d’intervento sociale, quali incontri di formazione familiare, creazione di punti d’appoggio alle famiglie per la
prevenzione o la soluzione di problematiche coniugali, intergenerazionali e della condizione giovanile,
3.a. di proposta politica quali raccolta di firme, presentazione di leggi regionali per la promozione e tutela della
famiglia;
- esprime valutazioni, anche al fine della loro modifica, sulle vigenti leggi regionali in materia di famiglia e sulle
proposte di legge regionale che, anche in modo indiretto, riguardano la famiglia, con facoltà di suggerire proposte
alternative;
- interloquisce con le istituzioni pubbliche esistenti nella Regione Veneto, ai diversi gradi e livelli in materia di
politica familiare;
- dialoga con i centri e gli enti di comunicazione sociale perché siano promossi e rispettati i diritti della famiglia;
- coopera con il Forum nazionale delle Associazioni familiari, con altri organismi presenti nel territorio aventi finalità analoghe e, in particolare, con gli organismi regionali della pastorale familiare;
- diffonde, attraverso pubbliche manifestazioni o avvalendosi dei mezzi di comunicazione sociale, i propri deliberati e le proprie attività.
Titolo II
Degli aderenti
Art. 5
ADESIONE
- Al Forum Veneto possono aderire associazioni, movimenti, organismi di rilevanza regionale che ne condividano ispirazione, finalità e obiettivi, che abbiano nei loro statuti od esprimano nelle loro attività, quali scopi fondamentali, il riconoscimento della famiglia come soggetto politico e sociale e la promozione dei suoi diritti e doveri.
- Il soggetto che aspira ad aderire al Forum Veneto deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.
- L’ammissione al Forum Veneto è deliberata, con giudizio insindacabile, dell’Assemblea ordinaria sulla base di una valutazione del soggetto richiedente e della sua preventiva accettazione e condivisione dello spirito e della lettera del presente statuto.
- Nel rispetto dei requisiti indicati al punto 1, sono previste due categorie di aderenti:
- Le associazioni i movimenti e gli organismi di rilevanza regionale come definite al punto 1 di questo articolo.
- I comitati o i forum provinciali delle associazioni familiari che si costituiscono condividendo le finalità e gli obiettivi del FORUM VENETO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI ed il suo Statuto. E’ prevista l’adesione di un solo Comitato o Forum Provinciale per provincia della Regione Veneto.
Art. 6
DOVERI DEGLI ADERENTI
- Gli aderenti, animati da spirito di solidarietà e secondo correttezza e buona fede, sono tenuti a condividere lo spirito che anima il Forum Veneto, a dare il proprio apporto alla riflessione e ad offrire la necessaria collaborazione alle iniziative decise.
- Gli aderenti sono tenuti a versare il contributo di adesione annuale. L’assemblea all’inizio di ciascun anno – e comunque non oltre i termini di approvazione del bilancio – stabilisce con propria deliberazione l’entità del contributo annuale relativo a ciascun anno. In caso di mancata deliberazione restano in vigore i contributi già stabiliti.
Art. 7
DIMISSIONI ED ESCLUSIONE
- Le dimissioni di ciascun aderente debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo.
- E’ causa d’esclusione:
- il contravvenire ai doveri stabiliti dal presente statuto o dai regolamenti approvati dall’Assemblea;
- la constatata, prolungata ed ingiustificata assenza di impegno per i fini statutari, reiterata anche dopo inviti scritti;
- l’aver preso pubblica posizione o aver svolto attività contro le finalità, gli obiettivi ed i programmi statutari e le iniziative deliberate dall’Assemblea;
- Il mancato versamento della quota annuale.
- Non può costituire causa di esclusione l’astensione, ragionevolmente motivata, di un aderente dall’attuazione di un’iniziativa decisa dell’Assemblea.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, ove questi ne faccia espressa richiesta.
Titolo III
Degli organi
Art. 8
ENUMERAZIONE DEGLI ORGANI
- Sono organi del Forum Veneto:
- L’Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Le prestazioni di coloro che ricoprono le cariche associative previste dal presente statuto non sono remunerate; saranno rimborsate soltanto le spese anticipate per ragioni d’ufficio.
- Può essere eletto come membro del Consiglio Direttivo anche una coppia di coniugi a cui spetta un unico voto.
- Tutte le cariche previste dal presente statuto sono incompatibili con incarichi partitici a tutti i livelli e con incarichi istituzionali elettivi a livello regionale, nazionale e sovranazionale.
Capo I – L’ASSEMBLEA
Art. 9
COMPOSIZIONE
- L’Assemblea è composta dal legale rappresentante o da un delegato di ciascuno degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali.
- Nel caso in cui l’Associazione aderente abbia designato come propri rappresentanti una coppia di coniugi, il ruolo si intende attribuito alla coppia di coniugi cui spetta un unico voto.
- Ogni aderente ha diritto a un voto.
- All’Assemblea partecipa senza diritto di voto, un delegato della Commissione regionale per la pastorale familiare. Possono partecipare altresì, senza diritto di voto, persone invitate a vario titolo.
Art. 10
PRESIDENZA
- L’Assemblea è presieduta da persona eletta di volta in volta su proposta del Presidente del Forum Veneto tra i rappresentanti degli aderenti.
- Spetta al Presidente dell’Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di voto.
Art. 11
CONVOCAZIONE
- L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto, lettera, fax o e-mail, contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedito a ciascun aderente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero 7 (sette) giorni prima in caso di motivata urgenza.
- Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dalla legge, l’Assemblea dovrà essere convocata quanto prima, quando almeno un terzo degli aderenti presenti richiesta scritta e motivata al Presidente.
Art. 12
ASSEMBLEA ORDINARIA
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.
- L’Assemblea é regolarmente costituita in forma ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega. Ogni aderente non può avere più di una delega.
- L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- L’Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, provvede a:
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio e la relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Forum Veneto;
- approvare i regolamenti predisposti o modificare, su proposta degli organi statutari o su proposta scritta di almeno un terzo dei soci, i regolamenti approvati;
- Nominare i Revisori dei conti;
- Compiere tutti gli atti necessari al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4 del presente Statuto;
- Ogni aderente ha diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.
Art. 13
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- L’Assemblea straordinaria delibera:
- le modifiche dell’atto costitutivo e del presente Statuto,
- lo scioglimento del Forum Veneto,
- l’eventuale devoluzione del Patrimonio secondo l’art. 18 del presente Statuto,
- tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
- L’Assemblea é regolarmente costituita in forma straordinaria in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aderenti presenti in proprio o per delega. Ogni aderente non può avere più di una delega.
- L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino più del quarto degli aventi diritto al voto.
- Il verbale dell’Assemblea Straordinaria dovrà essere redatto dal Presidente del Forum Veneto e controfirmato dal Presidente dell’Assemblea.
Capo II – il Consiglio direttivo
Art. 14
DEI POTERI
- Il Consiglio direttivo è composto da sette a nove membri, secondo quanto deliberato dall’assemblea elettiva, inclusi il Tesoriere, il Vicepresidente e il Presidente, eletti dall’Assemblea ordinaria tra i rappresentanti degli aderenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due volte consecutive nel medesimo ruolo.
- Al Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Commissione regionale per la pastorale familiare. Alla stessa potranno partecipare persone invitate dal Presidente, a titolo di esperti, senza diritto di voto.
- Spettano al Consiglio direttivo i poteri di ordinaria amministrazione del Forum Veneto. Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento del Forum Veneto. I Regolamenti, una volta predisposti dal Consiglio direttivo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, e dopo l’approvazione sono obbligatori per tutti gli aderenti.
- Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
- Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, ovvero nel caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.
- Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio direttivo, il Presidente convocherà l’assemblea per l’elezione dei componenti da sostituire.
Capo III – IL TESORIERE
Art. 15
ELEZIONE, DURATA, FUNZIONI
- Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea ordinaria.
- Ha l’incarico di predisporre i bilanci preventivo e consuntivo, di tenere i libri contabili e di curare l’aspetto finanziario delle iniziative approvate.
- Partecipa a tutti i lavori delle Assemblee e del Consiglio direttivo di cui fa parte di diritto.
Capo IV – IL PRESIDENTE
Art. 16
ELEZIONE, DURATA, FUNZIONI
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i suoi componenti, dura in carica tre anni, e può essere eletto per non più di due volte consecutive.
- Egli ha compiti promozionali ed esecutivi – secondo le finalità e gli obiettivi del Forum Veneto – e lo rappresenta in ogni ambito e sede.
- Egli compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Forum Veneto ed in particolare stipula le convenzioni, i contratti, ed ha la rappresentanza legale del Forum Veneto.
- Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti, in conformità a precedente delibera del Consiglio direttivo.
- In caso di malattia o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Titolo IV
Del Patrimonio e dell’esercizio finanziario
Art. 17
PATRIMONIO
- Il patrimonio del Forum Veneto è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà. Esso trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento sia per lo svolgimento della sua attività, da:
- contributi degli aderenti;
- contributi e liberalità;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari opportunamente accettati;
- rimborsi derivanti da convenzioni.
- Le entrate sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi degli aderenti e dalle rendite patrimoniali; le straordinarie da sovvenzioni, lasciti testamentari, che dovranno essere accettati con beneficio di inventario, da donazioni o liberalità nonché dalle erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dagli Aderenti, dallo Stato, da Enti o da privati.
Art. 18
DEVOLUZIONE DEI BENI
- In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione del Forum Veneto, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative operanti in identico ed analogo settore d’ispirazione.
Art. 19
IL BILANCIO
- L’esercizio coincide con l’anno solare.
- Il bilancio consuntivo contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno.
- Il bilancio contiene le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
- Poiché il Forum Veneto non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati al nuovo esercizio e non potranno essere in ogni caso distribuiti.
Art. 20
CONTROLLO SUI BILANCI
- E’ costituito un Collegio dei Revisori dei conti, che controlla la regolarità dell’amministrazione e della contabilità del Forum Veneto.
- Il Collegio, composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra persone esperte in amministrazione e revisione contabile, dura in carica un triennio e può essere eletto per non più di due volte consecutive.
Art. 21
APPROVAZIONE DEI BILANCI
- Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il trenta aprile o, in casi di necessità, entro il trenta giugno dell’anno successivo.
- Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.
- Il bilancio, sia consuntivo che preventivo, è depositato presso la sede del Forum Veneto almeno quindici giorni prima della seduta e può essere ivi consultato da ogni aderente.
Art. 22
DELL’ASSICURAZIONE
Il Forum Veneto tutela le persone soggette a rischio con un’apposita assicurazione.